E’ costituita in Alessano una associazione “A.P.A. Associazione per la Promozione di Alessano” Centro Culturale, ricreativo e di valorizzazione del territorio, non avente scopi di lucro nè perseguente finalità partitiche o politiche.
Articolo 2
Scopo e fini sociali sono:
-
offrire una struttura operativa a tutti coloro che in spirito di amicizia, collaborazione e solidarietà intendono prodigarsi per lo sviluppo culturale, civile e sociale della comunità alessanese:
-
promuovere manifestazioni artistiche e popolari, con l’intento di diffondere il dialogo culturale;
-
promuovere lavori di spettacolo, di ricerca, di informazione al fine di rivalutare le tradizioni locali;
-
promuovere attività sportive e ricreative per creare delle occasioni di incontro tra la popolazione;
per il raggiungimento degli scopi sociali, pertanto la Associazione “A.P.A” promuoverà incontri e dibattiti, gestirà spettacoli artistici finalizzati nonché spettacoli culturali, mostre, esposizioni, conferenze, sagre, il tutto finalizzato all’ottenimento dell’oggetto sociale.
Articolo 3
La sede dell’associazione è in Alessano alla piazza Assunzione. Possono istituirsi altre sedi nello stesso comune.
Articolo 4
la durata dell’Associazione è fino al 31 dicembre 2030, salvo proroghe o scioglimenti anticipati voluti e deliberati con le maggioranze di legge.
Articolo 5
Il capitale sociale è variabile ed è formato dalle quote dei soci. Il capitale iniziale è di lire ………..
La quota fissata per la costituzione del capitale iniziale è di lire 10.000, questa potrà essere modificata o riguardare una categoria di socio, a seconda della volontà del Consiglio Direttivo. L’Associazione può avere lasciti, donazioni e contributi da parte degli Enti e dai privati.
Articolo 6
L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 1992.
Articolo 7
La partecipazione all’Associazione è libera e l’eventuale opera in seno all’Associazione è da intendersi volontaria.
Possono divenire soci tutti coloro che facendone richiesta scritta, saranno accettati dal Consiglio Direttivo; possono inoltre partecipare Fondazioni, Società, Cooperative ed altri Enti tramite un loro rappresentante con la sola ed espressa esclusione dei partiti politici.
Articolo 8
I soci si distinguono:
-
soci fondatori, che sono coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo;
-
soci ordinari coloro che entreranno successivamente;
-
soci onorari, coloro che si siano particolarmente distinti nel campo della cultura o nel sociale. Tale nomina in ordine di non più di una all’anno, sarà attribuita dal Consiglio Direttivo. il socio onorario non è tenuto a corrispondere la quota annuale.
-
Soci “gruppo giovani” tutti i minori di anni 18 che non sono tenuti al pagamento della quota e la cui domanda di adesione dovrà riportare oltre alla firma del giovane anche quella di uno dei genitori. Non hanno diritto al voto.
Articolo 9
Il socio ha diritto di partecipare fattivamente alla vita sociale dando disponibilità di tempo e di partecipazione culturale e la sua opera è esclusivamente volontaria.
Articolo 10
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, da un Comitato probiviri e dalla assemblea dei soci.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è formato da sette soci; questi tra loro nomineranno il Presidente il vicepresidente e il segretario-economo.
Articolo 12
Il consigliere assente per tre sedute consecutive, ancorché giustificate, è considerato dimissionario e verrà surrogato con l’altro socio scelto a maggioranza del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino al rinnovo dell’organo direttivo.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi con frequenza mensile e ogni qualvolta il presidente lo riterrà opportuno. Il Consiglio, avrà cura di redigere un regolamento interno , di procedere alla nomina di responsabili per i diversi settori in cui l’Associazione opera.
Articolo 14
Non sono previsti compensi per i componenti del Consiglio . Eventuali rimborsi spese dovranno essere anticipatamente autorizzati e successivamente validamente documentate.
Articolo 15
Il Comitato dei Probiviri sarà composto da tre membri nominati tra i soci. Tra loro eleggeranno il presidente e fungeranno da amichevoli compositori con giudizio inappellabile ad esclusione di tutto quanto per la scelta o per legge è di competenza della giustizia ordinaria.
Articolo 16
L’Assemblea dei soci dovrà essere convocata ogni anno, per l’accettazione dei bilanci e per la nomina delle cariche sociali. Potrà inolte essere convocata ogni qualvolta lo deciderà il Consiglio o lo richiederà almeno un terzo dei soci votati. la convocazione avverrà con avviso affisso nella sede della società e da fare almeno tre giorni prima della adunanza e dovrà riportare l’ora, il luogo e gli argomenti che dovranno essere trattati . Tanto il Consiglio quanto il Comitato dei probiviri durano in carica tre anni e i loro membri possono essere rieletti. L’Assemblea si esprimerà a maggioranza dei soci presenti; ogni socio in assemblea può rappresentare un altro socio.
Articolo 17
L’Associazione avrà cura di pubblicare un bollettino informativo riguardante le attività programmate e quale mezzo di divulgazione e confronto delle esperienze locali.
Articolo 18
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa’ espresso riferimento alle norme di legge vigenti in tema di associazione.